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24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
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10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
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13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego

Records 2231 to 2240 of 2397
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Titolo: Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio   Data : 04/07/2019
 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio
L’art. 19-bis del DL 34/2019 convertito reca una norma di interpretazione autentica dell’art. 2 co. 5 quarto periodo della L. 431/98 e chiarisce che la durata del secondo rinnovo nelle locazioni a canone concordato (3+2) è di un ulteriore biennio.
L’art. 2 co. 5 della L. 431/98 prevede che, alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione all’altra parte; in mancanza della comunicazione "il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni".
La formulazione ha generato difformità applicative tra coloro che ritenevano che il contratto si prorogasse di 2 anni, chi considerava il rinnovo triennale, chi riteneva che la proroga fosse di 3+2.
Con la novella in esame, il legislatore chiarisce esplicitamente che la durata del secondo rinnovo è biennale, consentendo di superare le incertezze interpretative in materia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2019 - "La locazione “3+2” si rinnova tacitamente per un ulteriore biennio" - Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego