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04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
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Titolo: Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019   Data : 04/07/2019
 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019
Ai sensi del novellato art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del medesimo decreto non si applicano se il soggetto passivo invia i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Nel caso di soggetti che non abbiano ancora completato il processo di messa in servizio dei registratori telematici, l'invio dei dati potrà avvenire mediante modalità che saranno individuate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2019).
L'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 consente di rinviare soltanto la fase di trasmissione dei dati e non anche quella di memorizzazione degli stessi, che deve avvenire all'atto della vendita, pertanto, i soggetti per i quali l'obbligo in parola è entrato in vigore dall'1.7.2019 e che non hanno ancora messo in servizio i registratori assolvono l'obbligo di memorizzazione:
- rilasciando lo scontrino fiscale mediante il misuratore fiscale in uso o il registratore telematico non ancora in servizio;
- rilasciando ricevuta fiscale;
- emettendo fattura, ove richiesta.
Inoltre, gli stessi continuano a registrare i corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72.
Resta ferma la possibilità di rilasciare il documento commerciale mediante la procedura web dell'Agenzia, che consente anche di memorizzare e trasmettere i dati in via telematica.
Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 ad opera del DL 34/2019 convertito, a decorrere dall'1.7.2019, è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Ove tale data sia differente da quella di emissione, il soggetto passivo sarà tenuto a dare conto di entrambe nel documento. Con l'introduzione dei nuovi termini decadono le misure di annullamento delle sanzioni nel caso di trasmissione della fattura tardiva previste dal DL 119/2018.
Inoltre, per effetto delle modifiche del DL 34/2019 convertito, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se i dati sono inviati entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Con la circ. 29.6.2019 n. 15 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che beneficiano della moratoria delle sanzioni anche i soggetti che ancora non si sono dotati dei registratori telematici, purché trasmettano i dati secondo modalità che saranno definite con successivo provvedimento, e provvedano alla memorizzazione mediante i registratori di cassa o emettendo ricevuta fiscale.
Infine, con comunicato stampa del 29.6.2019, l'Agenzia ha annunciato l'attivazione, sul proprio sito, della procedura web gratuita dedicata alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi.
Fonte: - Circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2019 - "Il processo di digitalizzazione di fatture e corrispettivi entra nella seconda fase" - Bilancini - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego