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29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

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Titolo: Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019   Data : 04/07/2019
 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019
Ai sensi del novellato art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del medesimo decreto non si applicano se il soggetto passivo invia i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Nel caso di soggetti che non abbiano ancora completato il processo di messa in servizio dei registratori telematici, l'invio dei dati potrà avvenire mediante modalità che saranno individuate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2019).
L'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 consente di rinviare soltanto la fase di trasmissione dei dati e non anche quella di memorizzazione degli stessi, che deve avvenire all'atto della vendita, pertanto, i soggetti per i quali l'obbligo in parola è entrato in vigore dall'1.7.2019 e che non hanno ancora messo in servizio i registratori assolvono l'obbligo di memorizzazione:
- rilasciando lo scontrino fiscale mediante il misuratore fiscale in uso o il registratore telematico non ancora in servizio;
- rilasciando ricevuta fiscale;
- emettendo fattura, ove richiesta.
Inoltre, gli stessi continuano a registrare i corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72.
Resta ferma la possibilità di rilasciare il documento commerciale mediante la procedura web dell'Agenzia, che consente anche di memorizzare e trasmettere i dati in via telematica.
Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 ad opera del DL 34/2019 convertito, a decorrere dall'1.7.2019, è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Ove tale data sia differente da quella di emissione, il soggetto passivo sarà tenuto a dare conto di entrambe nel documento. Con l'introduzione dei nuovi termini decadono le misure di annullamento delle sanzioni nel caso di trasmissione della fattura tardiva previste dal DL 119/2018.
Inoltre, per effetto delle modifiche del DL 34/2019 convertito, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se i dati sono inviati entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Con la circ. 29.6.2019 n. 15 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che beneficiano della moratoria delle sanzioni anche i soggetti che ancora non si sono dotati dei registratori telematici, purché trasmettano i dati secondo modalità che saranno definite con successivo provvedimento, e provvedano alla memorizzazione mediante i registratori di cassa o emettendo ricevuta fiscale.
Infine, con comunicato stampa del 29.6.2019, l'Agenzia ha annunciato l'attivazione, sul proprio sito, della procedura web gratuita dedicata alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi.
Fonte: - Circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2019 - "Il processo di digitalizzazione di fatture e corrispettivi entra nella seconda fase" - Bilancini - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego