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Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità   Data : 10/07/2019
 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità
Con l'art. 4-sexies del DL 34/2019, introdotto in sede di conversione nella L. 58/2019, sono state apportate modifiche alle modalità di calcolo e al periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
In sintesi, si prevede che, a decorrere dall'1.1.2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, e non più fino al 31 agosto dell'anno successivo.
Ad esempio, una DSU presentata il 20.2.2020 sarà valida fino al 31.12.2020.
La successiva novità in materia di DSU consiste, invece, nella possibilità per l'interessato di scegliere quali redditi prendere come riferimento per determinare l'ISEE.
Il nuovo art. 4-sexies del DL 34/2019, infatti, stabilisce che i dati sui redditi e sul patrimonio da considerare all'interno della DSU sono quelli relativi al secondo anno precedente alla presentazione della stessa.
Tuttavia l'interessato potrà optare, qualora lo ritenesse più conveniente per il nucleo familiare, per i dati reddituali e di patrimonio relativi all'anno precedente.
Fonte: Art. 4 sexies DL 30.4.2019 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2019 - "Dal 2020 dichiarazione sostitutiva unica con nuovo periodo di validità" – Silvestro

Sezione:   Autore : S.M.Perego