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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità   Data : 10/07/2019
 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità
Con l'art. 4-sexies del DL 34/2019, introdotto in sede di conversione nella L. 58/2019, sono state apportate modifiche alle modalità di calcolo e al periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
In sintesi, si prevede che, a decorrere dall'1.1.2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, e non più fino al 31 agosto dell'anno successivo.
Ad esempio, una DSU presentata il 20.2.2020 sarà valida fino al 31.12.2020.
La successiva novità in materia di DSU consiste, invece, nella possibilità per l'interessato di scegliere quali redditi prendere come riferimento per determinare l'ISEE.
Il nuovo art. 4-sexies del DL 34/2019, infatti, stabilisce che i dati sui redditi e sul patrimonio da considerare all'interno della DSU sono quelli relativi al secondo anno precedente alla presentazione della stessa.
Tuttavia l'interessato potrà optare, qualora lo ritenesse più conveniente per il nucleo familiare, per i dati reddituali e di patrimonio relativi all'anno precedente.
Fonte: Art. 4 sexies DL 30.4.2019 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2019 - "Dal 2020 dichiarazione sostitutiva unica con nuovo periodo di validità" – Silvestro

Sezione:   Autore : S.M.Perego