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22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
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Titolo: Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità   Data : 10/07/2019
 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità
Con l'art. 4-sexies del DL 34/2019, introdotto in sede di conversione nella L. 58/2019, sono state apportate modifiche alle modalità di calcolo e al periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
In sintesi, si prevede che, a decorrere dall'1.1.2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, e non più fino al 31 agosto dell'anno successivo.
Ad esempio, una DSU presentata il 20.2.2020 sarà valida fino al 31.12.2020.
La successiva novità in materia di DSU consiste, invece, nella possibilità per l'interessato di scegliere quali redditi prendere come riferimento per determinare l'ISEE.
Il nuovo art. 4-sexies del DL 34/2019, infatti, stabilisce che i dati sui redditi e sul patrimonio da considerare all'interno della DSU sono quelli relativi al secondo anno precedente alla presentazione della stessa.
Tuttavia l'interessato potrà optare, qualora lo ritenesse più conveniente per il nucleo familiare, per i dati reddituali e di patrimonio relativi all'anno precedente.
Fonte: Art. 4 sexies DL 30.4.2019 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2019 - "Dal 2020 dichiarazione sostitutiva unica con nuovo periodo di validità" – Silvestro

Sezione:   Autore : S.M.Perego