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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità   Data : 10/07/2019
 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità
Con l'art. 4-sexies del DL 34/2019, introdotto in sede di conversione nella L. 58/2019, sono state apportate modifiche alle modalità di calcolo e al periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
In sintesi, si prevede che, a decorrere dall'1.1.2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, e non più fino al 31 agosto dell'anno successivo.
Ad esempio, una DSU presentata il 20.2.2020 sarà valida fino al 31.12.2020.
La successiva novità in materia di DSU consiste, invece, nella possibilità per l'interessato di scegliere quali redditi prendere come riferimento per determinare l'ISEE.
Il nuovo art. 4-sexies del DL 34/2019, infatti, stabilisce che i dati sui redditi e sul patrimonio da considerare all'interno della DSU sono quelli relativi al secondo anno precedente alla presentazione della stessa.
Tuttavia l'interessato potrà optare, qualora lo ritenesse più conveniente per il nucleo familiare, per i dati reddituali e di patrimonio relativi all'anno precedente.
Fonte: Art. 4 sexies DL 30.4.2019 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2019 - "Dal 2020 dichiarazione sostitutiva unica con nuovo periodo di validità" – Silvestro

Sezione:   Autore : S.M.Perego