Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA   Data : 24/07/2019
 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA
Secondo la R.M. del 28.6.2019 n. 64, possono beneficiare della proroga dei termini di versamento al 30.9.2019 disposta dall'art. 12-quinquies del DL 34/2019 tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569,00 euro.
Ricorrendo tali condizioni, risultano quindi interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Le uniche cause ostative alla proroga risultano, quindi, essere la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività (un esempio è rappresentato dalle holding di partecipazione) o, in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2019 - "Proroga ampia al 30 settembre per i versamenti risultanti da dichiarazione" - Negro – Odetto

Sezione:   Autore : S.M.Perego