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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA   Data : 24/07/2019
 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA
Secondo la R.M. del 28.6.2019 n. 64, possono beneficiare della proroga dei termini di versamento al 30.9.2019 disposta dall'art. 12-quinquies del DL 34/2019 tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569,00 euro.
Ricorrendo tali condizioni, risultano quindi interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Le uniche cause ostative alla proroga risultano, quindi, essere la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività (un esempio è rappresentato dalle holding di partecipazione) o, in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2019 - "Proroga ampia al 30 settembre per i versamenti risultanti da dichiarazione" - Negro – Odetto

Sezione:   Autore : S.M.Perego