Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA   Data : 24/07/2019
 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA
Secondo la R.M. del 28.6.2019 n. 64, possono beneficiare della proroga dei termini di versamento al 30.9.2019 disposta dall'art. 12-quinquies del DL 34/2019 tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569,00 euro.
Ricorrendo tali condizioni, risultano quindi interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Le uniche cause ostative alla proroga risultano, quindi, essere la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività (un esempio è rappresentato dalle holding di partecipazione) o, in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2019 - "Proroga ampia al 30 settembre per i versamenti risultanti da dichiarazione" - Negro – Odetto

Sezione:   Autore : S.M.Perego