Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA   Data : 24/07/2019
 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA
Secondo la R.M. del 28.6.2019 n. 64, possono beneficiare della proroga dei termini di versamento al 30.9.2019 disposta dall'art. 12-quinquies del DL 34/2019 tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569,00 euro.
Ricorrendo tali condizioni, risultano quindi interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Le uniche cause ostative alla proroga risultano, quindi, essere la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività (un esempio è rappresentato dalle holding di partecipazione) o, in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2019 - "Proroga ampia al 30 settembre per i versamenti risultanti da dichiarazione" - Negro – Odetto

Sezione:   Autore : S.M.Perego