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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA   Data : 24/07/2019
 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA
Secondo la R.M. del 28.6.2019 n. 64, possono beneficiare della proroga dei termini di versamento al 30.9.2019 disposta dall'art. 12-quinquies del DL 34/2019 tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569,00 euro.
Ricorrendo tali condizioni, risultano quindi interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Le uniche cause ostative alla proroga risultano, quindi, essere la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività (un esempio è rappresentato dalle holding di partecipazione) o, in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2019 - "Proroga ampia al 30 settembre per i versamenti risultanti da dichiarazione" - Negro – Odetto

Sezione:   Autore : S.M.Perego