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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche   Data : 24/07/2019
 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche
Nella risposta interpello 18.7.2019 n. 268, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca - anche quella sulle locazioni commerciali introdotta dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - è riservata al locatore persona fisica, sicché, ove tra i proprietari/locatori compaia, oltre ad alcune persone fisiche, anche una società, solo le persone fisiche possono esercitare disgiuntamente l'opzione per la cedolare secca.
Inoltre, l'Agenzia specifica che l'imposta sostitutiva può applicarsi al contratto, stipulato il 31.1.2019, anche se era stato preceduto da un contratto avente ad oggetto lo stesso immobile, di durata 6+6, stipulato nel 2007 e risolto il 25.5.2018 dal Commissario liquidatore, nell'ambito della procedura di concordato preventivo omologato riguardante la società conduttrice.
Infatti, da un lato, il contratto risultava già risolto nel mese di maggio 2018 e, quindi, prima del 15.10.2018 indicato dall'art. 1 co. 59 della L. 145/2018 come data di riferimento. Inoltre, il fatto che lo scioglimento sia avvenuto nell'ambito del concordato preventivo escluderebbe ogni preordinazione da parte dei contribuenti.
Fonte: Risposta interpello Agenzia Entrate 18.7.2019 n. 268 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "Cedolare secca su negozi e botteghe locati da persone fisiche" - Mauro

Sezione:   Autore : S.M.Perego