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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche   Data : 24/07/2019
 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche
Nella risposta interpello 18.7.2019 n. 268, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca - anche quella sulle locazioni commerciali introdotta dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - è riservata al locatore persona fisica, sicché, ove tra i proprietari/locatori compaia, oltre ad alcune persone fisiche, anche una società, solo le persone fisiche possono esercitare disgiuntamente l'opzione per la cedolare secca.
Inoltre, l'Agenzia specifica che l'imposta sostitutiva può applicarsi al contratto, stipulato il 31.1.2019, anche se era stato preceduto da un contratto avente ad oggetto lo stesso immobile, di durata 6+6, stipulato nel 2007 e risolto il 25.5.2018 dal Commissario liquidatore, nell'ambito della procedura di concordato preventivo omologato riguardante la società conduttrice.
Infatti, da un lato, il contratto risultava già risolto nel mese di maggio 2018 e, quindi, prima del 15.10.2018 indicato dall'art. 1 co. 59 della L. 145/2018 come data di riferimento. Inoltre, il fatto che lo scioglimento sia avvenuto nell'ambito del concordato preventivo escluderebbe ogni preordinazione da parte dei contribuenti.
Fonte: Risposta interpello Agenzia Entrate 18.7.2019 n. 268 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "Cedolare secca su negozi e botteghe locati da persone fisiche" - Mauro

Sezione:   Autore : S.M.Perego