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Data Titolo Sezione Autore
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
23/12/2014 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI “A CAVALLO D’ANNO” news S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/05/2010 Detrazioni 55% news S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego

Records 551 to 560 of 2397
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Titolo: Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche   Data : 24/07/2019
 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche
Nella risposta interpello 18.7.2019 n. 268, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca - anche quella sulle locazioni commerciali introdotta dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - è riservata al locatore persona fisica, sicché, ove tra i proprietari/locatori compaia, oltre ad alcune persone fisiche, anche una società, solo le persone fisiche possono esercitare disgiuntamente l'opzione per la cedolare secca.
Inoltre, l'Agenzia specifica che l'imposta sostitutiva può applicarsi al contratto, stipulato il 31.1.2019, anche se era stato preceduto da un contratto avente ad oggetto lo stesso immobile, di durata 6+6, stipulato nel 2007 e risolto il 25.5.2018 dal Commissario liquidatore, nell'ambito della procedura di concordato preventivo omologato riguardante la società conduttrice.
Infatti, da un lato, il contratto risultava già risolto nel mese di maggio 2018 e, quindi, prima del 15.10.2018 indicato dall'art. 1 co. 59 della L. 145/2018 come data di riferimento. Inoltre, il fatto che lo scioglimento sia avvenuto nell'ambito del concordato preventivo escluderebbe ogni preordinazione da parte dei contribuenti.
Fonte: Risposta interpello Agenzia Entrate 18.7.2019 n. 268 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "Cedolare secca su negozi e botteghe locati da persone fisiche" - Mauro

Sezione:   Autore : S.M.Perego