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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: La fattura differita sconta il campo “data”   Data : 24/07/2019
 La fattura differita sconta il campo “data”
In merito alla data da indicare nel file della fattura differita, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2019, riferendosi ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2019, ha affermato che si potrà generare il documento ed inviarlo al Sistema di Interscambio "in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) con la data dell'ultima operazione".
Pare comunque possibile, come sottolineato da Assosoftware in una FAQ pubblicata il 28.6.2019 (frutto di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate), riportare, nel campo "Data", il giorno in cui la fattura è effettivamente trasmessa al SdI, in aderenza con quanto previsto dalla norma (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72).
Sul punto si registra quanto rilevato ieri dall'Associazione Nazionale Commercialisti in una nota congiunta con Confimi Industria; secondo ANC, se l'operatore decidesse di indicare, nella fattura "riepilogativa", la data dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni, non vi sarebbe ostacolo alle attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria, né verrebbe apportato alcun danno all'Erario, ove, in ogni caso, l'IVA confluisca nella liquidazione periodica del mese di riferimento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "E-fattura differita solo per i servizi effettuati" - Bilancini - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego