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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: La fattura differita sconta il campo “data”   Data : 24/07/2019
 La fattura differita sconta il campo “data”
In merito alla data da indicare nel file della fattura differita, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2019, riferendosi ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2019, ha affermato che si potrà generare il documento ed inviarlo al Sistema di Interscambio "in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) con la data dell'ultima operazione".
Pare comunque possibile, come sottolineato da Assosoftware in una FAQ pubblicata il 28.6.2019 (frutto di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate), riportare, nel campo "Data", il giorno in cui la fattura è effettivamente trasmessa al SdI, in aderenza con quanto previsto dalla norma (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72).
Sul punto si registra quanto rilevato ieri dall'Associazione Nazionale Commercialisti in una nota congiunta con Confimi Industria; secondo ANC, se l'operatore decidesse di indicare, nella fattura "riepilogativa", la data dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni, non vi sarebbe ostacolo alle attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria, né verrebbe apportato alcun danno all'Erario, ove, in ogni caso, l'IVA confluisca nella liquidazione periodica del mese di riferimento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "E-fattura differita solo per i servizi effettuati" - Bilancini - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego