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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: La fattura differita sconta il campo “data”   Data : 24/07/2019
 La fattura differita sconta il campo “data”
In merito alla data da indicare nel file della fattura differita, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2019, riferendosi ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2019, ha affermato che si potrà generare il documento ed inviarlo al Sistema di Interscambio "in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) con la data dell'ultima operazione".
Pare comunque possibile, come sottolineato da Assosoftware in una FAQ pubblicata il 28.6.2019 (frutto di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate), riportare, nel campo "Data", il giorno in cui la fattura è effettivamente trasmessa al SdI, in aderenza con quanto previsto dalla norma (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72).
Sul punto si registra quanto rilevato ieri dall'Associazione Nazionale Commercialisti in una nota congiunta con Confimi Industria; secondo ANC, se l'operatore decidesse di indicare, nella fattura "riepilogativa", la data dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni, non vi sarebbe ostacolo alle attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria, né verrebbe apportato alcun danno all'Erario, ove, in ogni caso, l'IVA confluisca nella liquidazione periodica del mese di riferimento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "E-fattura differita solo per i servizi effettuati" - Bilancini - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego