Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La fattura differita sconta il campo “data”   Data : 24/07/2019
 La fattura differita sconta il campo “data”
In merito alla data da indicare nel file della fattura differita, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2019, riferendosi ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2019, ha affermato che si potrà generare il documento ed inviarlo al Sistema di Interscambio "in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) con la data dell'ultima operazione".
Pare comunque possibile, come sottolineato da Assosoftware in una FAQ pubblicata il 28.6.2019 (frutto di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate), riportare, nel campo "Data", il giorno in cui la fattura è effettivamente trasmessa al SdI, in aderenza con quanto previsto dalla norma (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72).
Sul punto si registra quanto rilevato ieri dall'Associazione Nazionale Commercialisti in una nota congiunta con Confimi Industria; secondo ANC, se l'operatore decidesse di indicare, nella fattura "riepilogativa", la data dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni, non vi sarebbe ostacolo alle attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria, né verrebbe apportato alcun danno all'Erario, ove, in ogni caso, l'IVA confluisca nella liquidazione periodica del mese di riferimento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "E-fattura differita solo per i servizi effettuati" - Bilancini - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego