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31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
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21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
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05/08/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego

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Titolo: La fattura differita sconta il campo “data”   Data : 24/07/2019
 La fattura differita sconta il campo “data”
In merito alla data da indicare nel file della fattura differita, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2019, riferendosi ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2019, ha affermato che si potrà generare il documento ed inviarlo al Sistema di Interscambio "in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) con la data dell'ultima operazione".
Pare comunque possibile, come sottolineato da Assosoftware in una FAQ pubblicata il 28.6.2019 (frutto di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate), riportare, nel campo "Data", il giorno in cui la fattura è effettivamente trasmessa al SdI, in aderenza con quanto previsto dalla norma (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72).
Sul punto si registra quanto rilevato ieri dall'Associazione Nazionale Commercialisti in una nota congiunta con Confimi Industria; secondo ANC, se l'operatore decidesse di indicare, nella fattura "riepilogativa", la data dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni, non vi sarebbe ostacolo alle attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria, né verrebbe apportato alcun danno all'Erario, ove, in ogni caso, l'IVA confluisca nella liquidazione periodica del mese di riferimento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2019 - "E-fattura differita solo per i servizi effettuati" - Bilancini - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego