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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018   Data : 24/07/2019
 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018
Con comunicato 19.7.2019 n. 138, il MEF ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2018.
In particolare, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:
- 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
La suddetta deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando (comunicato Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64):
- nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
- nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Fonte: Comunicato MEF 19.7.2019 n. 138 - Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2019 - "Deduzione forfetaria per gli autotrasportatori fissata a 48 euro" – Alberti

Sezione:   Autore : S.M.Perego