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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018   Data : 24/07/2019
 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018
Con comunicato 19.7.2019 n. 138, il MEF ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2018.
In particolare, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:
- 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
La suddetta deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando (comunicato Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64):
- nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
- nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Fonte: Comunicato MEF 19.7.2019 n. 138 - Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2019 - "Deduzione forfetaria per gli autotrasportatori fissata a 48 euro" – Alberti

Sezione:   Autore : S.M.Perego