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Data Titolo Sezione Autore
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018   Data : 24/07/2019
 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018
Con comunicato 19.7.2019 n. 138, il MEF ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2018.
In particolare, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:
- 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
La suddetta deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando (comunicato Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64):
- nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
- nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Fonte: Comunicato MEF 19.7.2019 n. 138 - Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2019 - "Deduzione forfetaria per gli autotrasportatori fissata a 48 euro" – Alberti

Sezione:   Autore : S.M.Perego