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Data Titolo Sezione Autore
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
09/01/2017 Disponibile il modello 730/2017 in bozza S.M.Perego
04/04/2018 Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017 S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego

Records 1181 to 1190 of 2397
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Titolo: La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche   Data : 24/07/2019
 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
In data 19.7.2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove risposte in tema di fatturazione elettronica, all’interno della sezione dedicata alle FAQ.
In particolare, con la risposta n. 125 è stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche costituirà un elemento che verrà valutato nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei soggetti passivi IVA; infatti, i controlli incrociati saranno effettuati anche in caso di eliminazione del file completo della e-fattura.
Per quanto concerne i privati consumatori, è stato chiarito che l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche a loro indirizzate sarà attivato a partire dall’1.11.2019 (FAQ nn. 98 e 126).
Con la risposta n. 108, inoltre, è stato ricordato che, nonostante non sussista l’obbligo di sottoscrivere digitalmente i file delle fatture elettroniche emesse in ambito B2B e B2C, l’utilizzo della firma digitale può essere comunque opportuno per dimostrare più agevolmente l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento.
Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego