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Data Titolo Sezione Autore
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego

Records 2051 to 2060 of 2397
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Titolo: La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche   Data : 24/07/2019
 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
In data 19.7.2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove risposte in tema di fatturazione elettronica, all’interno della sezione dedicata alle FAQ.
In particolare, con la risposta n. 125 è stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche costituirà un elemento che verrà valutato nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei soggetti passivi IVA; infatti, i controlli incrociati saranno effettuati anche in caso di eliminazione del file completo della e-fattura.
Per quanto concerne i privati consumatori, è stato chiarito che l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche a loro indirizzate sarà attivato a partire dall’1.11.2019 (FAQ nn. 98 e 126).
Con la risposta n. 108, inoltre, è stato ricordato che, nonostante non sussista l’obbligo di sottoscrivere digitalmente i file delle fatture elettroniche emesse in ambito B2B e B2C, l’utilizzo della firma digitale può essere comunque opportuno per dimostrare più agevolmente l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento.
Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego