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07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
04/04/2018 Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego

Records 2081 to 2090 of 2397
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Titolo: La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche   Data : 24/07/2019
 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
In data 19.7.2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove risposte in tema di fatturazione elettronica, all’interno della sezione dedicata alle FAQ.
In particolare, con la risposta n. 125 è stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche costituirà un elemento che verrà valutato nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei soggetti passivi IVA; infatti, i controlli incrociati saranno effettuati anche in caso di eliminazione del file completo della e-fattura.
Per quanto concerne i privati consumatori, è stato chiarito che l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche a loro indirizzate sarà attivato a partire dall’1.11.2019 (FAQ nn. 98 e 126).
Con la risposta n. 108, inoltre, è stato ricordato che, nonostante non sussista l’obbligo di sottoscrivere digitalmente i file delle fatture elettroniche emesse in ambito B2B e B2C, l’utilizzo della firma digitale può essere comunque opportuno per dimostrare più agevolmente l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento.
Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego