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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego

Records 2111 to 2120 of 2397
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Titolo: La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche   Data : 24/07/2019
 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
In data 19.7.2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove risposte in tema di fatturazione elettronica, all’interno della sezione dedicata alle FAQ.
In particolare, con la risposta n. 125 è stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche costituirà un elemento che verrà valutato nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei soggetti passivi IVA; infatti, i controlli incrociati saranno effettuati anche in caso di eliminazione del file completo della e-fattura.
Per quanto concerne i privati consumatori, è stato chiarito che l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche a loro indirizzate sarà attivato a partire dall’1.11.2019 (FAQ nn. 98 e 126).
Con la risposta n. 108, inoltre, è stato ricordato che, nonostante non sussista l’obbligo di sottoscrivere digitalmente i file delle fatture elettroniche emesse in ambito B2B e B2C, l’utilizzo della firma digitale può essere comunque opportuno per dimostrare più agevolmente l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento.
Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego