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26/11/2015 Medici, odontoiatri e strutture sanitarie alle prese con il 730 Precompilato S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
26/11/2015 Messaggio INPS sui limiti al cumulo contributivo per Art/Com e G.S. S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
30/11/2015 Quale responsabilità solidale, ai fini TASI, tra i diversi possessori? S.M.Perego

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Titolo: La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche   Data : 24/07/2019
 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
In data 19.7.2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove risposte in tema di fatturazione elettronica, all’interno della sezione dedicata alle FAQ.
In particolare, con la risposta n. 125 è stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche costituirà un elemento che verrà valutato nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei soggetti passivi IVA; infatti, i controlli incrociati saranno effettuati anche in caso di eliminazione del file completo della e-fattura.
Per quanto concerne i privati consumatori, è stato chiarito che l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche a loro indirizzate sarà attivato a partire dall’1.11.2019 (FAQ nn. 98 e 126).
Con la risposta n. 108, inoltre, è stato ricordato che, nonostante non sussista l’obbligo di sottoscrivere digitalmente i file delle fatture elettroniche emesse in ambito B2B e B2C, l’utilizzo della firma digitale può essere comunque opportuno per dimostrare più agevolmente l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento.
Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego