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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro   Data : 29/07/2019
 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro
Con la circ. 24.7.2019 n. 105, l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 22 co. 3 del DL 4/2019, che attribuisce ai Fondi di solidarietà il compito di provvedere, a loro carico e previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi medesimi.
Nell'occasione, sono state fornite ai datori di lavoro interessanti istruzioni relative sia all'esercizio della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto pensionistico, sia alle modalità di presentazione delle relative istanze nonché di pagamento degli oneri di riscatto/ricongiunzione, effettuabile in un'unica soluzione.
In particolare, le istanze - con allegate le dichiarazioni di consenso dei lavoratori debitamente sottoscritte - dovranno essere presentate dal datore di lavoro alla sede INPS competente per territorio, utilizzando un apposito modello reperibile sul sito Internet dell'Istituto, seguendo il percorso "Prestazioni e Servizi", "Tutti i moduli", "Assicurato/Pensionato".
Fonte: Circ. INPS 24.7.2019 n. 105 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2019 - "Oneri di riscatto ai Fondi di solidarietà versati in un’unica soluzione" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego