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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

Records 141 to 150 of 2397
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Titolo: Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro   Data : 29/07/2019
 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro
Con la circ. 24.7.2019 n. 105, l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 22 co. 3 del DL 4/2019, che attribuisce ai Fondi di solidarietà il compito di provvedere, a loro carico e previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi medesimi.
Nell'occasione, sono state fornite ai datori di lavoro interessanti istruzioni relative sia all'esercizio della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto pensionistico, sia alle modalità di presentazione delle relative istanze nonché di pagamento degli oneri di riscatto/ricongiunzione, effettuabile in un'unica soluzione.
In particolare, le istanze - con allegate le dichiarazioni di consenso dei lavoratori debitamente sottoscritte - dovranno essere presentate dal datore di lavoro alla sede INPS competente per territorio, utilizzando un apposito modello reperibile sul sito Internet dell'Istituto, seguendo il percorso "Prestazioni e Servizi", "Tutti i moduli", "Assicurato/Pensionato".
Fonte: Circ. INPS 24.7.2019 n. 105 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2019 - "Oneri di riscatto ai Fondi di solidarietà versati in un’unica soluzione" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego