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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro   Data : 29/07/2019
 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro
Con la circ. 24.7.2019 n. 105, l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 22 co. 3 del DL 4/2019, che attribuisce ai Fondi di solidarietà il compito di provvedere, a loro carico e previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi medesimi.
Nell'occasione, sono state fornite ai datori di lavoro interessanti istruzioni relative sia all'esercizio della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto pensionistico, sia alle modalità di presentazione delle relative istanze nonché di pagamento degli oneri di riscatto/ricongiunzione, effettuabile in un'unica soluzione.
In particolare, le istanze - con allegate le dichiarazioni di consenso dei lavoratori debitamente sottoscritte - dovranno essere presentate dal datore di lavoro alla sede INPS competente per territorio, utilizzando un apposito modello reperibile sul sito Internet dell'Istituto, seguendo il percorso "Prestazioni e Servizi", "Tutti i moduli", "Assicurato/Pensionato".
Fonte: Circ. INPS 24.7.2019 n. 105 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2019 - "Oneri di riscatto ai Fondi di solidarietà versati in un’unica soluzione" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego