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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
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Titolo: Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro   Data : 29/07/2019
 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro
Con la circ. 24.7.2019 n. 105, l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 22 co. 3 del DL 4/2019, che attribuisce ai Fondi di solidarietà il compito di provvedere, a loro carico e previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi medesimi.
Nell'occasione, sono state fornite ai datori di lavoro interessanti istruzioni relative sia all'esercizio della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto pensionistico, sia alle modalità di presentazione delle relative istanze nonché di pagamento degli oneri di riscatto/ricongiunzione, effettuabile in un'unica soluzione.
In particolare, le istanze - con allegate le dichiarazioni di consenso dei lavoratori debitamente sottoscritte - dovranno essere presentate dal datore di lavoro alla sede INPS competente per territorio, utilizzando un apposito modello reperibile sul sito Internet dell'Istituto, seguendo il percorso "Prestazioni e Servizi", "Tutti i moduli", "Assicurato/Pensionato".
Fonte: Circ. INPS 24.7.2019 n. 105 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2019 - "Oneri di riscatto ai Fondi di solidarietà versati in un’unica soluzione" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego