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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
03/03/2017 La dichiarazione telematica della Tobin TAx prorogata al 31 maggio 2017 S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
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Titolo: l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione   Data : 29/07/2019
 Il credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 100372/2019 stabilisce che, ai fini della cessione ex art. 14 del DL 63/2013 del credito corrispondente alla detrazione prevista dall'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 per le spese sostenute in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti:
- il cedente deve comunicare (entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa oppure dal 7.5.2019 al 12.7.2019 per le spese sostenute nel 2018) all'Amministrazione finanziaria i dati della cessione;
- l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
Alla luce di tale procedura, si ritiene che il cessionario possa rilevare contabilmente il credito verso l'Erario soltanto dopo che lo stesso sia "divenuto disponibile" a seguito della visualizzazione nel Cassetto fiscale e della relativa accettazione. Non pare, per contro, che possa essere attribuita rilevanza alla data della cessione del credito (comunque da comunicare all'Agenzia delle Entrate con le modalità sopra riportate).
In contropartita al credito d'imposta, il cessionario storna il residuo credito verso il cliente oppure rileva l'uscita di banca, a seconda che il credito d'imposta sia ceduto in favore dei fornitori oppure di altri soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2019 - "Si rileva solo dopo l’accettazione il credito per la riqualificazione energetica" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego