Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
13/06/2017 Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione   Data : 29/07/2019
 Il credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 100372/2019 stabilisce che, ai fini della cessione ex art. 14 del DL 63/2013 del credito corrispondente alla detrazione prevista dall'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 per le spese sostenute in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti:
- il cedente deve comunicare (entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa oppure dal 7.5.2019 al 12.7.2019 per le spese sostenute nel 2018) all'Amministrazione finanziaria i dati della cessione;
- l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
Alla luce di tale procedura, si ritiene che il cessionario possa rilevare contabilmente il credito verso l'Erario soltanto dopo che lo stesso sia "divenuto disponibile" a seguito della visualizzazione nel Cassetto fiscale e della relativa accettazione. Non pare, per contro, che possa essere attribuita rilevanza alla data della cessione del credito (comunque da comunicare all'Agenzia delle Entrate con le modalità sopra riportate).
In contropartita al credito d'imposta, il cessionario storna il residuo credito verso il cliente oppure rileva l'uscita di banca, a seconda che il credito d'imposta sia ceduto in favore dei fornitori oppure di altri soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2019 - "Si rileva solo dopo l’accettazione il credito per la riqualificazione energetica" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego