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11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
17/11/2015 Sanzioni ridotte per l’omessa dichiarazione S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego

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Titolo: l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione   Data : 29/07/2019
 Il credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 100372/2019 stabilisce che, ai fini della cessione ex art. 14 del DL 63/2013 del credito corrispondente alla detrazione prevista dall'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 per le spese sostenute in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti:
- il cedente deve comunicare (entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa oppure dal 7.5.2019 al 12.7.2019 per le spese sostenute nel 2018) all'Amministrazione finanziaria i dati della cessione;
- l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
Alla luce di tale procedura, si ritiene che il cessionario possa rilevare contabilmente il credito verso l'Erario soltanto dopo che lo stesso sia "divenuto disponibile" a seguito della visualizzazione nel Cassetto fiscale e della relativa accettazione. Non pare, per contro, che possa essere attribuita rilevanza alla data della cessione del credito (comunque da comunicare all'Agenzia delle Entrate con le modalità sopra riportate).
In contropartita al credito d'imposta, il cessionario storna il residuo credito verso il cliente oppure rileva l'uscita di banca, a seconda che il credito d'imposta sia ceduto in favore dei fornitori oppure di altri soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2019 - "Si rileva solo dopo l’accettazione il credito per la riqualificazione energetica" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego