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17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
02/05/2018 Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 241 to 250 of 2397
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Titolo: l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione   Data : 29/07/2019
 Il credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 100372/2019 stabilisce che, ai fini della cessione ex art. 14 del DL 63/2013 del credito corrispondente alla detrazione prevista dall'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 per le spese sostenute in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti:
- il cedente deve comunicare (entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa oppure dal 7.5.2019 al 12.7.2019 per le spese sostenute nel 2018) all'Amministrazione finanziaria i dati della cessione;
- l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
Alla luce di tale procedura, si ritiene che il cessionario possa rilevare contabilmente il credito verso l'Erario soltanto dopo che lo stesso sia "divenuto disponibile" a seguito della visualizzazione nel Cassetto fiscale e della relativa accettazione. Non pare, per contro, che possa essere attribuita rilevanza alla data della cessione del credito (comunque da comunicare all'Agenzia delle Entrate con le modalità sopra riportate).
In contropartita al credito d'imposta, il cessionario storna il residuo credito verso il cliente oppure rileva l'uscita di banca, a seconda che il credito d'imposta sia ceduto in favore dei fornitori oppure di altri soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2019 - "Si rileva solo dopo l’accettazione il credito per la riqualificazione energetica" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego