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Data Titolo Sezione Autore
18/03/2015 Elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF per l’anno 2015 news S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
01/12/2015 Eliminato Hong Kong dalla black list S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
15/10/2015 Entro il 10.11.2015 è possibile regolarizzare il visto infedele sul 730/2015 S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
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Titolo: l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione   Data : 29/07/2019
 Il credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 100372/2019 stabilisce che, ai fini della cessione ex art. 14 del DL 63/2013 del credito corrispondente alla detrazione prevista dall'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 per le spese sostenute in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti:
- il cedente deve comunicare (entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa oppure dal 7.5.2019 al 12.7.2019 per le spese sostenute nel 2018) all'Amministrazione finanziaria i dati della cessione;
- l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
Alla luce di tale procedura, si ritiene che il cessionario possa rilevare contabilmente il credito verso l'Erario soltanto dopo che lo stesso sia "divenuto disponibile" a seguito della visualizzazione nel Cassetto fiscale e della relativa accettazione. Non pare, per contro, che possa essere attribuita rilevanza alla data della cessione del credito (comunque da comunicare all'Agenzia delle Entrate con le modalità sopra riportate).
In contropartita al credito d'imposta, il cessionario storna il residuo credito verso il cliente oppure rileva l'uscita di banca, a seconda che il credito d'imposta sia ceduto in favore dei fornitori oppure di altri soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2019 - "Si rileva solo dopo l’accettazione il credito per la riqualificazione energetica" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego