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16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego

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Titolo: Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro   Data : 31/07/2019
 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro
Il Garante della Privacy, con il provvedimento 5.6.2019 n. 146, pubblicato sulla G.U. 29.7.2019 n. 176, è intervenuto ad aggiornare le prescrizioni sul trattamento di particolari categorie di dati, con particolare riferimento al trattamento di questi nel corso del rapporto di lavoro.
Sono dati particolari quelli indicati all'art. 9 del regolamento 679/2016/UE (GDPR), che comprendono, tra gli altri, quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose della persona.
Il provvedimento, in particolare, regola le ipotesi in cui tali dati sono trattati con il fine di instaurare, gestire ed estinguere il rapporto di lavoro o di difendere un diritto in sede giudiziaria o extra-giudiziaria, disponendo che:
- nella fase pre-assuntiva (anche quando gestita da agenzie di selezione) devono essere trattati solo i dati "strettamente pertinenti" con la ricerca del candidato e coerenti con le mansioni e i profili professionali ricercati;
- dopo l'assunzione, il lavoratore fornisce al datore i dati necessari all'esecuzione del rapporto, ma non anche quelli relativi alle convinzioni religiose, alle idee politiche o all'esercizio di funzioni pubbliche e sindacali.
Tale categoria di dati, infatti, può essere lecitamente trattata solo per finalità specifiche e previste dall'ordinamento (permessi, trattenute o festività) e non per valutare il dipendente.
Fonte: Provv. Garante della Privacy 5.6.2019 n. 146 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.7.2019, p. 24 - "Privacy, nel rapporto di lavoro vanno trattati solo i dati necessari" - Bottini – Pucci

Sezione:   Autore : S.M.Perego