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09/12/2015 Al via i bilanci semplificati per le PMI S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
16/12/2015 In corso di modifica i termini scadenziali per i controlli S.M.Perego
16/12/2015 Istanze di interpello nel caos delle date S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego

Records 201 to 210 of 2397
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Titolo: Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro   Data : 31/07/2019
 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro
Il Garante della Privacy, con il provvedimento 5.6.2019 n. 146, pubblicato sulla G.U. 29.7.2019 n. 176, è intervenuto ad aggiornare le prescrizioni sul trattamento di particolari categorie di dati, con particolare riferimento al trattamento di questi nel corso del rapporto di lavoro.
Sono dati particolari quelli indicati all'art. 9 del regolamento 679/2016/UE (GDPR), che comprendono, tra gli altri, quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose della persona.
Il provvedimento, in particolare, regola le ipotesi in cui tali dati sono trattati con il fine di instaurare, gestire ed estinguere il rapporto di lavoro o di difendere un diritto in sede giudiziaria o extra-giudiziaria, disponendo che:
- nella fase pre-assuntiva (anche quando gestita da agenzie di selezione) devono essere trattati solo i dati "strettamente pertinenti" con la ricerca del candidato e coerenti con le mansioni e i profili professionali ricercati;
- dopo l'assunzione, il lavoratore fornisce al datore i dati necessari all'esecuzione del rapporto, ma non anche quelli relativi alle convinzioni religiose, alle idee politiche o all'esercizio di funzioni pubbliche e sindacali.
Tale categoria di dati, infatti, può essere lecitamente trattata solo per finalità specifiche e previste dall'ordinamento (permessi, trattenute o festività) e non per valutare il dipendente.
Fonte: Provv. Garante della Privacy 5.6.2019 n. 146 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.7.2019, p. 24 - "Privacy, nel rapporto di lavoro vanno trattati solo i dati necessari" - Bottini – Pucci

Sezione:   Autore : S.M.Perego