Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/04/2016 Nuovo “Desktop telematico” oneri e dolori S.M.Perego
04/04/2016 Le polizze vita sono soggetta a tassazione S.M.Perego
04/04/2016 Un’analisi sui nuovi interpelli S.M.Perego
04/04/2016 INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione S.M.Perego
04/04/2016 Il 730 Precompilato deve essere sempre verificato e implementato S.M.Perego
04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
04/04/2016 In arrivo semplificazioni sullo Spesometro 2016 S.M.Perego
05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego

Records 451 to 460 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro   Data : 31/07/2019
 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro
Il Garante della Privacy, con il provvedimento 5.6.2019 n. 146, pubblicato sulla G.U. 29.7.2019 n. 176, è intervenuto ad aggiornare le prescrizioni sul trattamento di particolari categorie di dati, con particolare riferimento al trattamento di questi nel corso del rapporto di lavoro.
Sono dati particolari quelli indicati all'art. 9 del regolamento 679/2016/UE (GDPR), che comprendono, tra gli altri, quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose della persona.
Il provvedimento, in particolare, regola le ipotesi in cui tali dati sono trattati con il fine di instaurare, gestire ed estinguere il rapporto di lavoro o di difendere un diritto in sede giudiziaria o extra-giudiziaria, disponendo che:
- nella fase pre-assuntiva (anche quando gestita da agenzie di selezione) devono essere trattati solo i dati "strettamente pertinenti" con la ricerca del candidato e coerenti con le mansioni e i profili professionali ricercati;
- dopo l'assunzione, il lavoratore fornisce al datore i dati necessari all'esecuzione del rapporto, ma non anche quelli relativi alle convinzioni religiose, alle idee politiche o all'esercizio di funzioni pubbliche e sindacali.
Tale categoria di dati, infatti, può essere lecitamente trattata solo per finalità specifiche e previste dall'ordinamento (permessi, trattenute o festività) e non per valutare il dipendente.
Fonte: Provv. Garante della Privacy 5.6.2019 n. 146 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.7.2019, p. 24 - "Privacy, nel rapporto di lavoro vanno trattati solo i dati necessari" - Bottini – Pucci

Sezione:   Autore : S.M.Perego