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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro   Data : 31/07/2019
 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro
Il Garante della Privacy, con il provvedimento 5.6.2019 n. 146, pubblicato sulla G.U. 29.7.2019 n. 176, è intervenuto ad aggiornare le prescrizioni sul trattamento di particolari categorie di dati, con particolare riferimento al trattamento di questi nel corso del rapporto di lavoro.
Sono dati particolari quelli indicati all'art. 9 del regolamento 679/2016/UE (GDPR), che comprendono, tra gli altri, quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose della persona.
Il provvedimento, in particolare, regola le ipotesi in cui tali dati sono trattati con il fine di instaurare, gestire ed estinguere il rapporto di lavoro o di difendere un diritto in sede giudiziaria o extra-giudiziaria, disponendo che:
- nella fase pre-assuntiva (anche quando gestita da agenzie di selezione) devono essere trattati solo i dati "strettamente pertinenti" con la ricerca del candidato e coerenti con le mansioni e i profili professionali ricercati;
- dopo l'assunzione, il lavoratore fornisce al datore i dati necessari all'esecuzione del rapporto, ma non anche quelli relativi alle convinzioni religiose, alle idee politiche o all'esercizio di funzioni pubbliche e sindacali.
Tale categoria di dati, infatti, può essere lecitamente trattata solo per finalità specifiche e previste dall'ordinamento (permessi, trattenute o festività) e non per valutare il dipendente.
Fonte: Provv. Garante della Privacy 5.6.2019 n. 146 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.7.2019, p. 24 - "Privacy, nel rapporto di lavoro vanno trattati solo i dati necessari" - Bottini – Pucci

Sezione:   Autore : S.M.Perego