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15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego
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17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego

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Titolo: Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro   Data : 31/07/2019
 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro
Il Garante della Privacy, con il provvedimento 5.6.2019 n. 146, pubblicato sulla G.U. 29.7.2019 n. 176, è intervenuto ad aggiornare le prescrizioni sul trattamento di particolari categorie di dati, con particolare riferimento al trattamento di questi nel corso del rapporto di lavoro.
Sono dati particolari quelli indicati all'art. 9 del regolamento 679/2016/UE (GDPR), che comprendono, tra gli altri, quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose della persona.
Il provvedimento, in particolare, regola le ipotesi in cui tali dati sono trattati con il fine di instaurare, gestire ed estinguere il rapporto di lavoro o di difendere un diritto in sede giudiziaria o extra-giudiziaria, disponendo che:
- nella fase pre-assuntiva (anche quando gestita da agenzie di selezione) devono essere trattati solo i dati "strettamente pertinenti" con la ricerca del candidato e coerenti con le mansioni e i profili professionali ricercati;
- dopo l'assunzione, il lavoratore fornisce al datore i dati necessari all'esecuzione del rapporto, ma non anche quelli relativi alle convinzioni religiose, alle idee politiche o all'esercizio di funzioni pubbliche e sindacali.
Tale categoria di dati, infatti, può essere lecitamente trattata solo per finalità specifiche e previste dall'ordinamento (permessi, trattenute o festività) e non per valutare il dipendente.
Fonte: Provv. Garante della Privacy 5.6.2019 n. 146 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.7.2019, p. 24 - "Privacy, nel rapporto di lavoro vanno trattati solo i dati necessari" - Bottini – Pucci

Sezione:   Autore : S.M.Perego