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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca   Data : 01/08/2019
 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 31.7.2019 n. 20640, ha affermato che è responsabile per inadempimento la banca che riceve mandato dal cliente per il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF mediante modulo F24 compilato in modo incompleto, se non lo avvisa tempestivamente della mancata esecuzione dell'operazione affidatale.
L'adempimento del mandato, infatti, non consiste solo nell'eseguire gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche nel porre in essere gli atti preparatori e strumentali ai primi, compreso informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto:
- a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 co. 1 c.c.), che deve essere valutata in relazione alla natura dell'attività ex art. 1176 co. 2 c.c.;
- a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (art. 1710 co. 2 c.c.).
Di conseguenza, non è sufficiente la dimostrazione, da parte della banca, del tentativo fallito di contattare telefonicamente il cliente, in assenza di qualsiasi prova circa il fatto di avere insistito o di avergli inviato immediata comunicazione al domicilio.
Fonte: CCass. 31.7.2019 n. 20640 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Responsabile la banca per il mancato pagamento dell’F24 incompleto" – Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego