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Data Titolo Sezione Autore
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1311 to 1320 of 2397
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Titolo: Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca   Data : 01/08/2019
 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 31.7.2019 n. 20640, ha affermato che è responsabile per inadempimento la banca che riceve mandato dal cliente per il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF mediante modulo F24 compilato in modo incompleto, se non lo avvisa tempestivamente della mancata esecuzione dell'operazione affidatale.
L'adempimento del mandato, infatti, non consiste solo nell'eseguire gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche nel porre in essere gli atti preparatori e strumentali ai primi, compreso informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto:
- a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 co. 1 c.c.), che deve essere valutata in relazione alla natura dell'attività ex art. 1176 co. 2 c.c.;
- a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (art. 1710 co. 2 c.c.).
Di conseguenza, non è sufficiente la dimostrazione, da parte della banca, del tentativo fallito di contattare telefonicamente il cliente, in assenza di qualsiasi prova circa il fatto di avere insistito o di avergli inviato immediata comunicazione al domicilio.
Fonte: CCass. 31.7.2019 n. 20640 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Responsabile la banca per il mancato pagamento dell’F24 incompleto" – Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego