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Data Titolo Sezione Autore
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
27/04/2018 Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca   Data : 01/08/2019
 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 31.7.2019 n. 20640, ha affermato che è responsabile per inadempimento la banca che riceve mandato dal cliente per il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF mediante modulo F24 compilato in modo incompleto, se non lo avvisa tempestivamente della mancata esecuzione dell'operazione affidatale.
L'adempimento del mandato, infatti, non consiste solo nell'eseguire gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche nel porre in essere gli atti preparatori e strumentali ai primi, compreso informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto:
- a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 co. 1 c.c.), che deve essere valutata in relazione alla natura dell'attività ex art. 1176 co. 2 c.c.;
- a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (art. 1710 co. 2 c.c.).
Di conseguenza, non è sufficiente la dimostrazione, da parte della banca, del tentativo fallito di contattare telefonicamente il cliente, in assenza di qualsiasi prova circa il fatto di avere insistito o di avergli inviato immediata comunicazione al domicilio.
Fonte: CCass. 31.7.2019 n. 20640 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Responsabile la banca per il mancato pagamento dell’F24 incompleto" – Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego