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19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego

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Titolo: Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca   Data : 01/08/2019
 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 31.7.2019 n. 20640, ha affermato che è responsabile per inadempimento la banca che riceve mandato dal cliente per il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF mediante modulo F24 compilato in modo incompleto, se non lo avvisa tempestivamente della mancata esecuzione dell'operazione affidatale.
L'adempimento del mandato, infatti, non consiste solo nell'eseguire gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche nel porre in essere gli atti preparatori e strumentali ai primi, compreso informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto:
- a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 co. 1 c.c.), che deve essere valutata in relazione alla natura dell'attività ex art. 1176 co. 2 c.c.;
- a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (art. 1710 co. 2 c.c.).
Di conseguenza, non è sufficiente la dimostrazione, da parte della banca, del tentativo fallito di contattare telefonicamente il cliente, in assenza di qualsiasi prova circa il fatto di avere insistito o di avergli inviato immediata comunicazione al domicilio.
Fonte: CCass. 31.7.2019 n. 20640 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Responsabile la banca per il mancato pagamento dell’F24 incompleto" – Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego