Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
10/11/2014 Cedolare secca - acconti al 1.12.2014 news S.M.Perego
02/01/2015 Addizionali comunali e regionali - Novità 2015 news S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
28/04/2015 Professionisti - Illegittimità della presunzione di acquisti news S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformità news S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego

Records 571 to 580 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca   Data : 01/08/2019
 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 31.7.2019 n. 20640, ha affermato che è responsabile per inadempimento la banca che riceve mandato dal cliente per il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF mediante modulo F24 compilato in modo incompleto, se non lo avvisa tempestivamente della mancata esecuzione dell'operazione affidatale.
L'adempimento del mandato, infatti, non consiste solo nell'eseguire gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche nel porre in essere gli atti preparatori e strumentali ai primi, compreso informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto:
- a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 co. 1 c.c.), che deve essere valutata in relazione alla natura dell'attività ex art. 1176 co. 2 c.c.;
- a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (art. 1710 co. 2 c.c.).
Di conseguenza, non è sufficiente la dimostrazione, da parte della banca, del tentativo fallito di contattare telefonicamente il cliente, in assenza di qualsiasi prova circa il fatto di avere insistito o di avergli inviato immediata comunicazione al domicilio.
Fonte: CCass. 31.7.2019 n. 20640 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Responsabile la banca per il mancato pagamento dell’F24 incompleto" – Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego