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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità   Data : 01/08/2019
 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità
In risposta ad un'interrogazione parlamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha escluso un'applicazione depotenziata degli ISA per il periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019), in quanto ciò determinerebbe un indesiderabile effetto di penalizzazione proprio per i contribuenti più virtuosi e un altrettanto non desiderabile effetto premiante per i soggetti con minore affidabilità fiscale.
Infatti, i primi "si vedrebbero privati della possibilità di accedere ai rilevanti benefici premiali previsti dalla norma istitutiva" degli ISA, mentre i secondi "non sarebbero adeguatamente individuati ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale, rispetto alla quale gli ISA costituiscono un efficace strumento, utile a definire specifiche strategie di controllo".
Occorre considerare che tutte le osservazioni avanzate dalle categorie interessate ai fini dell’effettiva analisi dei risultati degli ISA, in merito ai calcoli predisposti da SOSE e SOGEI, non sono state prese in considerazione e pertanto gli stessi ISA non possono essere considerati veritieri ma necessitano, obbligatoriamente, di una fase di rodaggio al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni e rafforzare la collaborazione tra questi e l’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 31.7.2019 (Question time) - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Il Governo chiude all’applicazione facoltativa degli ISA" – Gallo - Il Sole - 24 Ore del 1.8.2019, p. 22 - "Isa, Tria non concede lo stop Commercialisti: via l’obbligo" - Mobili – Parente

Sezione:   Autore : S.M.Perego