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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità   Data : 01/08/2019
 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità
In risposta ad un'interrogazione parlamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha escluso un'applicazione depotenziata degli ISA per il periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019), in quanto ciò determinerebbe un indesiderabile effetto di penalizzazione proprio per i contribuenti più virtuosi e un altrettanto non desiderabile effetto premiante per i soggetti con minore affidabilità fiscale.
Infatti, i primi "si vedrebbero privati della possibilità di accedere ai rilevanti benefici premiali previsti dalla norma istitutiva" degli ISA, mentre i secondi "non sarebbero adeguatamente individuati ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale, rispetto alla quale gli ISA costituiscono un efficace strumento, utile a definire specifiche strategie di controllo".
Occorre considerare che tutte le osservazioni avanzate dalle categorie interessate ai fini dell’effettiva analisi dei risultati degli ISA, in merito ai calcoli predisposti da SOSE e SOGEI, non sono state prese in considerazione e pertanto gli stessi ISA non possono essere considerati veritieri ma necessitano, obbligatoriamente, di una fase di rodaggio al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni e rafforzare la collaborazione tra questi e l’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 31.7.2019 (Question time) - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Il Governo chiude all’applicazione facoltativa degli ISA" – Gallo - Il Sole - 24 Ore del 1.8.2019, p. 22 - "Isa, Tria non concede lo stop Commercialisti: via l’obbligo" - Mobili – Parente

Sezione:   Autore : S.M.Perego