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Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità   Data : 01/08/2019
 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità
In risposta ad un'interrogazione parlamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha escluso un'applicazione depotenziata degli ISA per il periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019), in quanto ciò determinerebbe un indesiderabile effetto di penalizzazione proprio per i contribuenti più virtuosi e un altrettanto non desiderabile effetto premiante per i soggetti con minore affidabilità fiscale.
Infatti, i primi "si vedrebbero privati della possibilità di accedere ai rilevanti benefici premiali previsti dalla norma istitutiva" degli ISA, mentre i secondi "non sarebbero adeguatamente individuati ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale, rispetto alla quale gli ISA costituiscono un efficace strumento, utile a definire specifiche strategie di controllo".
Occorre considerare che tutte le osservazioni avanzate dalle categorie interessate ai fini dell’effettiva analisi dei risultati degli ISA, in merito ai calcoli predisposti da SOSE e SOGEI, non sono state prese in considerazione e pertanto gli stessi ISA non possono essere considerati veritieri ma necessitano, obbligatoriamente, di una fase di rodaggio al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni e rafforzare la collaborazione tra questi e l’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 31.7.2019 (Question time) - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Il Governo chiude all’applicazione facoltativa degli ISA" – Gallo - Il Sole - 24 Ore del 1.8.2019, p. 22 - "Isa, Tria non concede lo stop Commercialisti: via l’obbligo" - Mobili – Parente

Sezione:   Autore : S.M.Perego